TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 5.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).
Art. 8.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

      1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.
      2. Nel caso in cui il grado di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali a terra risulti insufficiente, il Ministero dei trasporti individua le misure e i correttivi concreti che possono realizzare un'effettiva liberalizzazione nel settore. Fatti salvi i poteri ispettivi e sanzionatori delle amministrazioni indipendenti preposte alla vigilanza del mercato, il medesimo Ministero adotta i provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato, eventualmente disponendo che gli enti gestori degli aeroporti indìcano procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo, e destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (handling).

      1. Il Ministro dei trasporti, ogni sei mesi presenta al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

          a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

          b) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;

          c) alle misure ed ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;

          d) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

 
Art. 9.
(Trasparenza delle tariffe nel settore trasporti).
        1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, alla rubrica la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «di trasporto»; al comma 1 la parola: «aeree» è sostituita dalle seguenti: «di contratti di trasporto» e le parole: «di voli aerei» sono sostituite dalle seguenti: «di servizi di trasporto».

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